Credito fondiario e fallimento: liquidazione concorsuale ed espropriazione singolare proseguono in competizione

Con decreto ex articolo 26, L.F., il Tribunale di Milano ha affermato che il privilegio processuale di cui all’articolo 41, comma 2, Tub non comporta alcuna prevalenza della esecuzione individuale rispetto alla liquidazione concorsuale.   Premessa L’articolo 51, L.F., stabilisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”. L’articolo 41, comma 2, Tub, – che ha risolto alcuni dubbi interpretativi precedenti alla sua introduzione – prevede una deroga al principio enunciato dall’articolo 51, L.F., in quanto stabilisce…