Il valore in sede penale dell’imposta rideterminata attraverso l’accertamento con adesione

Come è noto, l’articolo 13-bis D.Lgs. 74/2000, prevede che, fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. Al di là della possibilità, normativamente prevista, di beneficiare delle attenuanti, una volta raggiunto l’accordo con il Fisco, occorre verificare se tale concordato, possa modificare…