Nessun dietro-front possibile per il contribuente che ha sottoscritto l’adesione
“Intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall’ordinamento. Il rapporto d’imposta tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario”. Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi su un dirimente tema, ha deciso di dare continuità al proprio prevalente orientamento pur riconoscendo…
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