La permuta di beni strumentali
L’articolo 1552, cod. civ., definisce la permuta come “… il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento delle proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”. Si tratta, quindi, del passaggio di beni da un soggetto ad un altro: A cede un bene a B e di contro B cede un bene ad A. La permuta può essere utilizzata anche da due imprese, che possono “scambiarsi” beni; può accadere, in particolare in momenti di crisi come quello che viviamo, che due società adottino la permuta come alternativa all’acquisto, per non dover ricorrere a finanziamenti esterni. Contabilmente,…
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