I nuovi termini di versamento dell’Iva a debito per i forfettari

I soggetti in regime forfettario di determinazione del reddito sono obbligati all’integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto. L’Iva così determinata dovrà essere versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari; termine così mutato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 81/2025, contenente disposizioni integrative e correttive in materiali di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie. Tale termine trimestrale di versamento è stato introdotto, in luogo dell’attuale termine mensile, all’interno dell’articolo 1, comma 58, L. 190/2014, il…