Iva rimborsabile per le opere su beni di terzi

L’articolo 30, comma 2, lettera c), D.P.R. 633/1972 prevede che il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, all’atto della presentazione della dichiarazione Iva, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. Tale previsione è stata interpretata dalla prassi amministrativa escludendo il diritto di rimborso dell’Iva assolta sulle spese di miglioria sostenute in relazione a beni di proprietà altrui[1]. Da ultimo, tuttavia, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E/2025, adeguandosi alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13162/2024, ha mutato orientamento, ritenendo sufficiente,…

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