Credito ZES: immobili ammissibili in rapporto massimo 50/50 con macchinari e attrezzature

L’interpello dell’Agenzia delle entrate 183 di ieri, 8 luglio 2025, reca con sé l’atteso chiarimento sui limiti della componente immobiliare nei progetti agevolati col credito d’imposta ZES unica. I legittimi dubbi dei contribuenti derivavano dal tenore letterale dell’articolo 16, comma 2, D.L. 124/2023 e dell’articolo 3, comma 5 del D.M. del 17 maggio 2024, che hanno introdotto un limite al costo agevolabile per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali: “Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato”. La ratio legis è…