Perdite su crediti: adempimenti civilistici
I crediti devono essere iscritti in bilancio, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., secondo il presumibile valore di realizzo. Il valore nominale dei crediti va rettificato tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, laddove siano previste inesigibilità. Il fondo è diretto a coprire: le perdite già manifestatesi, ma non ritenute definitive; le perdite non ancora manifestatesi, ma ritenute probabili, ossia quelle per le quali, come affermato dal Principio contabile OIC 15, la situazione di inesigibilità, pur essendo intrinseca nei saldi, può manifestarsi in esercizi successivi a quella di iscrizione del credito in bilancio. Infatti, le…
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