Preavviso di ipoteca senza indicazione degli immobili
L’agente della riscossione, nel caso il contribuente non provveda al pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati a garanzia del credito erariale per un importo pari al doppio del credito azionato. L’art. 77, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973, prevede che l’agente della riscossione, prima di procedere all’iscrizione dell’ipoteca, debba inviare al debitore una comunicazione, avvisandolo che nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni, provvederà all’iscrizione di un’ipoteca sui suoi beni immobili. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25456/2025, del 17 settembre 2025, è stata…
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