Concordato semplificato e distribuzione di finanza esterna

Nel concordato semplificato, il Tribunale deve compiere una valutazione complessiva della fattibilità del piano di liquidazione, che includa sia la sua conformità giuridica, sia la sua sostenibilità economica, intesa come una concreta e ragionevole possibilità di raggiungere i risultati previsti. L’art. 25-sexies, comma 5, CCII, mostra una preferenza per il concordato semplificato, che deve essere preferito anche quando i risultati economici attesi siano equivalenti a quelli di una liquidazione giudiziale, considerando non solo il valore dell’attivo distribuibile, ma anche aspetti qualitativi, come la maggiore rapidità della procedura e il più tempestivo pagamento dei creditori. In assenza di un’esplicita norma che…