L’imprenditore agricolo cinofilo – Parte I
La Riforma del 2001, attuata in applicazione della delega prevista dalla Legge n. 57/2001, ha determinato l’introduzione della figura di un imprenditore agricolo moderno non più legato a doppio mandato con il fondo. Tra le novità del “nuovo” imprenditore agricolo ex art. 2135, c.c., vi è anche quella consistente nella sostituzione del termine bestiame con quello di animali. Il richiamo al bestiame, in passato, aveva comportato un vasto dibattito dottrinale che aveva portato a prevedere l’inclusione, tra le specie allevabili qualificanti l’imprenditore agricolo, delle sole categorie di animali che avevano una diretta connessione con il fondo e quindi, ad esempio,…
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