Il litisconsorzio necessario al test della Cassazione

Il comma 1, dell’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, chiarendo definitivamente la questione relativa alla divisibilità o meno dell’obbligazione tributaria, prevede la necessarietà del litisconsorzio «se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti». L’oggetto del ricorso altro non è che la pretesa tributaria portata dall’atto impugnato, per cui il litisconsorzio necessario si ha solo se esiste un unico rapporto tributario controverso comune a più contribuenti, cioè ogni qual volta l’ente impositore rivolga una pretesa tributaria nei confronti di un soggetto che sia obbligato anche solo astrattamente alla pretesa di pagamento dell’imposta. La previsione della necessarietà del litisconsorzio comporta, ovviamente, la possibilità…