L’istanza di adesione può essere presentata pure dall’amministratore giudiziario
Come è noto, la tregua fiscale decisa dalla L. 197/2022 si snoda sostanzialmente attraverso gli istituti deflattivi del contenzioso. In questo contesto un posto in prima fila spetta all’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997, che all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997, consente al contribuente – in assenza di analoga iniziativa dell’Ufficio e successivamente alla notifica di avviso di accertamento o rettifica non preceduto dall’invito a comparire di cui agli articoli 5 e 5-ter D.Lgs. 218/1997 – di proporre autonomamente istanza di accertamento con adesione, ai fini reddituali ed Iva, chiedendo l’instaurazione del contraddittorio in ordine alle violazioni contestate…
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