Reinvio correttivo dell’asseverazione superbonus dopo i 90 giorni
Per gli interventi di efficienza energetica agevolabili con il superbonus (cd. interventi di Superecobonus), la comunicazione Enea è sostituita dall’asseverazione superbonus di cui alla lettera a) del comma 13 dell’articolo 119 D.L. 34/2020, che deve essere inviata all’Enea entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.M. 06.08.2020 (cd. Decreto asseverazioni). In caso di omessa trasmissione dell’asseverazione superbonus entro 90 giorni dalla fine lavori, si deve ritenere consentita la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis. Il riferimento è esclusivamente all’asseverazione superbonus finale e non all’asseverazione superbonus relativa a Sal di interventi non ancora ultimati,…
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