L’applicazione del regime OSS per i servizi su immobili all’estero

Nel caso in cui il servizio “B2C” sia relativo a un bene immobile situato in altro Stato UE, può essere utile applicare il regime OSS (c.d. One Stop Shop) per evitare l’apertura di una posizione Iva in loco. Infatti, laddove l’Iva sia dovuta nello Stato membro in cui è situato l’immobile, il prestatore ivi non stabilito, in qualità di debitore dell’imposta, è tenuto a identificarsi ai fini dell’Iva per adempiere agli obblighi d’imposta discendenti dall’operazione posta in essere.   Territorialità dei servizi relativi a beni immobili L’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, in conformità all’articolo 47, Direttiva 2006/112/CE,…