Perdite su “mini” crediti
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 5, TUIR, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa se: risultano da elementi certi e precisi e sono definitive. Gli elementi certi e precisi sussistono quando: il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento (c.d. mini crediti); il diritto alla riscossione del credito è prescritto; il credito è cancellato dal bilancio; il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (c.d. perdite automatiche). Certamente, tra tutte, una delle fattispecie più diffuse è senz’altro quella dei mini crediti. Il credito può dirsi di modesta…
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