La “stratificazione” degli utili distribuiti al partecipante

L’art. 1, comma 2, D.M. 2 aprile 2008, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ordine da individuare per la distribuzione degli utili prodotti nei differenti periodi di imposta. Nel dettaglio, la disposizione afferma che «a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio». Di seguito, l’art. 1, comma 4, D.M. 26 maggio 2017, è giunto a conclusioni analoghe, affermando che «a partire dalle…