Il rimborso imposte pagate all’estero in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni
Allo scopo di evitare, in capo al contribuente fiscalmente residente in Italia, la doppia imposizione dei redditi percepiti all’estero, laddove suscettibili di contemporanea imposizione pure in Italia, il nostro ordinamento giuridico e le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevedono appositi correttivi: tra cui, tipicamente, il riconoscimento del credito d’imposta, operante ai fini nazionali tanto in punto IRPEF quanto in punto IRES, corrispondente alle imposte versate all’estero sui redditi di fonte extranazionale. Al riguardo, l’art. 165, TUIR – il cui comma 1 riconosce tale credito al ricorrere delle 3 condizioni ivi indicate: l’effettivo conseguimento del reddito prodotto all’estero; il concorso…
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