L’autoriciclaggio “silenzioso”: tra apparenza di liceità e rischio penale

Non è possibile “ripulire” denaro di provenienza illecita semplicemente facendolo transitare nel circuito bancario. Questo è il principio cardine affermato dalla sentenza n. 25348/2025, pronunciata dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti precisato che anche le operazioni formalmente tracciabili, come il deposito su conto corrente o il trasferimento tra conti intestati allo stesso soggetto, possono integrare il reato di autoriciclaggio, qualora siano idonee, anche solo in parte, a ostacolare l’accertamento della provenienza illecita delle somme movimentate. Secondo gli Ermellini, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 648-ter.1, c.p., non è necessario che…