Riflessioni operative sull’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale
La disposizione di cui all’art. 1, comma 41, Legge di bilancio 2026, consente agli imprenditori individuali, previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, la possibilità di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali, di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: i beni sono posseduti al 30 settembre 2025; le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. Ai fini di verificare il preciso ambito oggettivo della norma e gli adempimenti necessari per…
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