La presentazione dell’istanza di adesione non impedisce sempre l’acquiescenza

In forza dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 218/1997, negli artt. 71 e 72, D.P.R. n. 131/1986, e negli artt. 50 e 51, D.P.R. n. 346/1990, concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, sono ridotte a 1/3 se il contribuente rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore a…