Sono utilizzabili fiscalmente gli elementi raccolti dalla Gdf senza il rispetto delle garanzie penali

L’articolo 220, disp.att., c.p.p., dispone che: “Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”. La norma sembra affermare che – solamente alla ricorrenza di indizi di reato – i funzionari fiscali devono assicurare il rispetto delle garanzie contemplate dal codice di procedura penale per raccogliere gli elementi utili “per l’applicazione della legge penale”. In mancanza, gli elementi raccolti non potrebbero essere utilizzati, cadendo…