Pagamenti "tracciabili" per le detrazioni d'imposta.

  • Pagamenti "tracciabili" per le detrazioni d'imposta.

    Posted by Antonio on 14/01/2020 a 4:34 pm

    Dal 1/1/2020: obbligo di “pagamenti tracciabili” per gli oneri che danno diritto alla detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

    La legge di bilancio per l’anno 2020 (legge 160 del 27/12/2019) prevede che, nel rispetto della natura della spesa ammessa al beneficio, la detrazione delle spese sostenute dalle persone fisiche sia possibile, a partire dal giorno 1/1/2020, a condizione che il pagamento delle stesse avvenga con modalità “tracciabile”, ovvero tramite:

     carte di credito/debito,

     bancomat,

     bollettino di conto corrente postale,

     bonifico bancario,

     bonifico postale,

     assegni.

    Elenco delle spese ammesse, per loro natura, al beneficio della detrazione d’imposta (per pagamenti effettuati a partire dall’1/1/2020, con il rispetto della condizione del pagamento “tracciabile):

     interessi passivi mutui prima casa,

     intermediazioni immobiliari per abitazione principale,

     spese mediche (per i medicinali ed i dispositivi medici – ad esempio, lenti a contatto e soluzioni, occhiali da vista, apparecchi acustici, siringhe, prodotti ortopedici, ecc. – la detrazione è riconosciuta anche con pagamento effettuato in contanti),

     spese veterinarie,

     spese funebri,

     quote di frequenza scuole e università,

     assicurazioni rischio morte,

     erogazioni liberali,

     quote di iscrizione e abbonamenti per ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi,

     affitti studenti universitari,

     canoni affitto abitazione principale,

     spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza,

     spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

    Si conferma, in ogni caso, la possibilità del pagamento in contanti (salvo il limite dell’importo al loro utilizzo) delle suddette spese, ma in questo modo non si può invocare la detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, per le spese sostenute a partire dall’1/1/2020.

    Antonio ha risposto 4 anni, 2 mesi fa 1 Iscritto al servizio · 0 Risposte
  • 0 Risposte

Sorry, there were no replies found.

Accedi per rispondere.

Start of Discussion
0 di 0 Risposte Giugno 2018
Ora